Guida al sussidio di disoccupazione - Mobilità
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Il sussidio di disoccupazione ordinaria e sussidio di disoccupazione con requisiti ridotti.
E' importante conoscere i propri diritti e come esercitarli.
Se mi licenziano ho diritto ad un sussidio? Quali requisiti devo avere? A chi presentare la domanda? Se a licenziarmi sono io, mi spetta un sussidio?
In questa pagina è possibile conoscere la risposta a queste e ad altre domande.
Il sussidio di disoccupazione è un sostegno economico che spetta al lavoratore assicurato contro la disoccupazione involontaria.
Il sussidio di disoccupazione ordinaria è l'indennità che spetta ai lavoratori licenziati oppure sospesi da aziende colpite da eventi non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro nel caso ad esempio di mancanza di lavoro,di ordini, di commesse o di crisi di mercato.
Spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente ma solo per giusta causa come il mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali.
Per ottenere il sussidio di disoccupazione ordinaria bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio che precede la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'indennità di disoccupazione ordinaria dura 8 mesi,12 mesi per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
Ai lavoratori sospesi spetta per 65 giorni.
L'importo che si percepisce è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi.
Ai lavoratori sospesi è erogata nella misura del 50% della retribuzione.
Per poter ottenere il sussidio di disoccupazione ordinaria bisogna iscriversi nelle liste dei disoccupati presso il Centro per l'impiego di competenza e presentare domanda di indennità di disoccupazione all' Inps entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Il sussidio di disoccupazione con requisiti ridotti
Il sussidio di disoccupazione può essere erogato anche ai lavoratori che non hanno 52 contributi settimanali negli ultimi due anni, ma che hanno lavorato almeno 78 giorni,comprese festività e giornate di assenza indennizzate (malattia, maternità ecc.), risultano assicurati da almeno due anni e hanno almeno un contributo settimanale prima del biennio precedente la domanda.
La domanda di indennità di disoccupazione con requisiti ridotti deve essere presentata agli uffici Inps entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è cessato il rapporto di lavoro.
La durata è pari al numero di giornate effettivamente lavorate nell'anno precedente e per un massimo di 180 giornate. L’importo erogato è pari al 35% della retribuzione media giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i giorni successivi.
Mobilità
L'indennità di mobilità è una prestazione erogata a favore dei lavoratori licenziati da un'azienda in seguito a:
- riduzione di personale o trasformazione di attività o di lavoro
- cessazione dell'attività aziendale
- esaurimento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria
I requisiti per percepire l'indennità di mobilità sono:
- iscrizione nelle liste di mobilità;
- assunzione con contratto a tempo indeterminato con le seguenti qualifiche: operaio, impiegato, quadro;
- anzianità aziendale di almeno 12 mesi, di cui 6 di effettivo lavoro (sono compresi i periodi di ferie, festività, infortuni, gravidanza e puerperio).
Per i primi 12 mesi l'indennità corrisponde al 100% del trattamento di Cassa Integrazione Straordinaria percepito o che sarebbe spettato, per i periodi successivi ai 12 mesi corrisponde all' 80% del trattamento CIGS.
La domanda di indennità,va presentata all' INPS entro 68 giorni dal licenziamento.
Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità e perde la relativa indennità quando viene assunto con contratto a tempo pieno e indeterminato o con contratto di lavoro parasubordinato, diventa titolare di un trattamento pensionistico,quando intraprende un'attività autonoma in questo caso può percepire anticipatamente l'intero ammontare di indennità di mobilità spettante.
www.inps.it
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